Il 4 dicembre 2024 è stata approvata la legge di conversione del D.L. 145/2024 (c.d. decreto flussi) inclusa la disciplina sui paesi sicuri, inizialmente prevista dal
D.L. 158/2024 (c.d. decreto paesi sicuri). Quest’ultimo – approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23/10/2024- ha introdotto rilevanti novità in materia di protezione internazionale con particolare riferimento al concetto di “paese di origine sicuro” ed alla procedura di trattazione delle domande di protezione internazionale, inclusa quella applicabile ai richiedenti provenienti da paese sicuro. Per accelerare l’iter di conversione in legge e per questioni sistematiche, le novità introdotte dal D.L. 158/2024 sono confluite nel D.L. 145/2024 (c.d. “decreto flussi”) che, oltre a modificare sostanziali aspetti del diritto dell’immigrazione incide anche nella materia della protezione internazionale e dei relativi procedimenti giurisdizionali. In particolare, per ciò che qui rileva, la competenza a decidere sulle convalide dei trattenimenti (passata alla Corte d’Appello), applicabili anche ai richiedenti provenienti da paesi sicuri in zone di transito e frontiera.
Inoltre, anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia (causa C‑406/22) e a diversi provvedimenti emessi da Tribunali di merito italiani, il governo ha incluso l’elenco dei paesi di origine sicura, prima contenuto in un decreto-interministeriale nel D.L. 158/2024. Oggi la lista dei paesi sicuri comprende 19 Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
L’esame delle domande di protezione internazionale di persone provenienti da paesi designati come sicuri viene trattata in via accelerata e il D.L. Paesi sicuri (ora abrogato e inserito nel DL Flussi) ha introdotto importanti modifiche procedurali al regime dell’impugnazioni dei provvedimenti adottati dalle Commissioni Territoriali.
Il nuovo art. 35bis del D.Lgs. 25/2008 prevede, infatti, il reclamo alla Corte di appello contro la decisione di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato emessa dalla Sezione Specializzata.
Al fine di comprenderne pienamente la portata innovativa e le implicazioni pratiche è utile ricostruire la nozione di “paese di origine sicuro” alla luce della rilevante normativa italiana ed europea e ripercorrere l’interpretazione fornita dalla
pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, nonché i più recenti orientamenti giurisprudenziali italiani ed i relativi dubbi interpretativi.
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